Il referendum Passigli può migliorare l’attuale legge elettorale che provoca tanti gravi danni al nostro sistema politico?
Ne parliamo col costituzionalista Stefano Ceccanti
- Sen. Ceccanti potrebbe spiegare, punto per punto, quali sono le sue obiezioni al referendum elettorale recentemente proposto dal Prof. Passigli?
S.C. I quesiti Passigli sono tre di cui due manifestamente inammissibili perche’ promettono di superare le liste bloccate ma creano solo un vuoto. Con la tecnica abrogativa individuata non c’e’ alcun modo di riproporre preferenze alla camera o collegi al senato. L’unico quesito che potrebbe forse essere ammissibile se non venisse considerato eterogeneo e’ quello che ha il suo centro nell’eliminazione del premio di maggioranza senza sostituirlo con un altro meccanismo di polarizzazione. Gli elettori perderebbero il diritto di scegliere il governo senza inserire quello di scgliere il rappresentante.
- A suo tempo, molti hanno regolarmente sostenuto che il referendum è uno stimolo alle Camere affinché legiferino. Potrebbe essere così anche in questo caso? E, se no, perché?
S.C. Può certo esserlo ma a patto che i quesiti che si propongono spingano il parlamento a soluzioni che migliorano le leggi vigenti, non che le peggiorano come fanno invece i quesiti Passigli
- Abbiamo letto che il Partito Democratico sta pensando ad un suo referendum in materia elettorale e che lei sarà uno degli estensori del quesito. Vorrebbe anticipare qualcosa ai fruitori di Sapere democratico?
S.C. I quesiti sollecitati ad alcuni studiosi da Castagnetti ed altri si propongono di ristabilire la legge Mattarella ritornando quindi al punto di partenza rispetto al peggioramento del porcellum. Da lì si può ripartire anche per un’intesa parlamentare ulteriormente migliorativa.
I QUESITI
pubblicati sulla G.U. n. 133 del 10 giugno 2011
QUESITO N°1 «Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti?: Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole “con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84″ Art. 14 bis comma 1 Art. 14 bis comma 2 Art. 14 bis comma 3 limitatamente alle parole “nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.” Art. 14 bis comma 5 limitatamente alle parole “dei collegamenti ammessi” Art. 18 bis comma 2limitatamente alle parole “abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e” Art. 24 comma l numero 2) limitatamente alle parole “alle coalizioni e” Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole “non collegate” Art. 24 comma 1 numero 2) limitatamente alle parole “nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione” Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione” Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole “delle coalizioni e” Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole “non collegate” Art. 31 comma 2 limitatamente alle parole “delle liste di ciascuna coalizione” Art. 83 comma 1 numero 2) Art. 83 comma 1 numero 3) lettera a) Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole” non collegate” poste tra le parole “singole liste” e le parole “che abbiano” Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole “non collegate” poste tra le parole “singole liste” e le parole “rappresentative di minoranze” Art. 83 comma 1 numero 3) lettera b) limitatamente alle parole “nonche’ le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione” Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e” Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole “coalizione di liste o singola” poste tra le parole “di ciascuna” e le parole “lista di cui” Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole “coalizione di liste o singola” poste tra le parole “di ciascuna” e le parole “lista per tale quoziente” Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole “coalizione di liste o singola” poste tra le parole “a ciascuna” e le parole “lista. I seggi” Art. 83 comma 1 numero 4) limitatamente alle parole “coalizione di liste o singole” Art. 83 comma 1 numero 5) Art. 83 comma 1 numero 6) Art. 83 comma 1 numero 7) Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “salvo quanto disposto dal comma 2,” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizioni di liste o singole” poste tra le parole “assegnati alle varie” e le parole “liste di cui” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi’ l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “lettera b),” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizione di liste o” poste tra le parole “a ciascuna” e le parole “lista di cui” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizione di liste o singole” poste tra le parole “assegnati alle” e le parole “liste per le quali” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizione di liste o singole” poste tra le parole “in caso di parità, alle” e le parole “liste che abbiano” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizione di lista o singola” poste tra le parole “a ciascuna” e le parole “lista corrisponda” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizione di lista o singola” poste tra le parole “iniziando dalla” e le parole “lista che abbia” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizioni o singole” poste tra le parole “da parte di più” e le parole” liste, da quella” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizioni di liste o liste singole” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizione di liste o singola” poste tra le parole “seggi eccedenti alla” e le parole “lista in quelle” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizioni di liste o singole” poste tra le parole “inoltre le” e le parole “liste, che non abbiano” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizioni di liste o singole” poste tra le parole “seggi a tali” e le parole “liste. Qualora” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizioni di liste o singole” poste tra le parole “due o più” e le parole “liste abbiano” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizione di liste o alla singola” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizioni di liste o” poste tra le parole “cedere, alla” e le parole “lista singola eccedentaria” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alla parola “singola” posta tra la parola “lista” e la parola “eccedentaria” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alle parole “coalizione di liste o” poste tra le parole “attribuzione e alla” e le parole “lista singola deficitaria” Art. 83 comma 1 numero
limitatamente alla parola “singola” tra la parola ”lista” e la parola “deficitaria” Art. 83 comma 1 numero 9) Art. 83 comma 2 Art. 83 comma 3 Art. 83 comma 4 Art. 83 comma 5 Art. 84 comma 3» QUESITO N°2 «Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti?: Art. 18 bis comma 3 limitatamente alle parole “presentati secondo un determinato ordine” Art. 19 comma 1 limitatamente alle parole “nella stessa” Art. 58 comma 2 limitatamente alle parole “tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni” Art. 84 comma 1 limitatamente alle parole “secondo l’ordine di presentazione” Art. 85 Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole “nella lista” Art. 86 comma 1 limitatamente alle parole “nell’ordine progressivo di lista”» QUESITO N°3 «Volete Voi che sia abrogato il D. Lgs. 20 Dicembre 1993, n. 533 nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti?: Art. 1 comma 2 limitatamente alle parole “, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale” Art. 1 comma 3 Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole “La regione Trentino-Alto Adige e’ costituita” Art. 1 comma 4 limitatamente alla parola “sei” Art. 1 comma 4 limitatamente alle parole “definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione e’ attribuita con metodo del recupero proporzionale” Art. 8 comma 1 limitatamente alle parole “14-bis,” Art. 9 comma 3 limitatamente alle parole “effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano”, Art. 9 comma 4 limitatamente alle parole “, presentati secondo un determinato ordine” Art. 9 comma 5 limitatamente alle parole “18-bis,” Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole “hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico” Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole “Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga” Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole “delle coalizioni e” Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole “non collegate” Art. 11 comma 3 limitatamente alle parole “di ciascuna coalizione” Art. 16 Art. 17 Art. 17 bis Art. 19 Titolo VII limitatamente alle parole “TITOLO VII Disposizioni speciali per le regioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige” Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole “uninominale nel collegio della Valle d’Aosta e” Art. 20 comma 1 limitatamente alle parole “della regione Trentino-Alto Adige” Art. 20 comma 1 lettera b) limitatamente alle parole “nella regione TrentinoAlto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non piu’ di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e’ ridotto della meta’.” Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole “delle due regioni” Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole “F e G” Art. 20 comma 1 lettera e) limitatamente alle parole “, e successive modificazioni” Art. 21 comma 2 Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole “spettanti alla regione TrentinoAlto Adige non assegnati nei collegi uninominali,” Art. 21 bis comma 1 limitatamente alle parole “non risultati eletti ai sensi dell’art. 21″ Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole “sottratti i voti dei candidati gia’ proclamati eletti ai sensi dell’articolo 21″ Art. 21 bis comma 2 limitatamente alle parole “non risultato eletto ai sensi dell’articolo 21″ Art. 21 bis comma 4 limitatamente alle parole “, esclusi i candidati eletti ai sensi dell’articolo 21″ Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole “nel collegio uninominale della Valle d’Aosta o” Art.21 ter comma 1 limitatamente alle parole “del Trentino-Alto Adige”, Art. 21 ter comma 7 limitatamente alle parole “nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige” Allegate tabelle A e B»



Senatore Ceccanti: le sarà certamente noto che dall’inizio raccolta firme all’esecuzione del referendum passa un anno e mezzo. Nel frattempo, se cade il Governo-ed i segni ci sono-il referendum subisce ritardi. A questo punto cosa si aspetta ad indire il vostro referendum? Ma non ci stracciavamo le vesti contro una legge che aveva scippato i cittadini del diritto di scelta e per di più proporzionale con un premio di maggioranza in forte stridore di costituzionalità (anche la nomina dei parlamentari da parte della nomenclatura stride con l’art.67) ?
Beh Prodi ha governato quasi due anni e tutti zitti. Questa legge elettorale vergogna è del dicembre 2005. Non è che ci stiamo dormendo un pò sopra? Almeno Passigli è già in attività ed il numero di firme costringerà di fatto ad una soluzione parlamentare. Come sarebbe stato logico
infatti oggi abbiamo depositato i quesiti. si parte
ceccanti il vostro referendum è solo uno specchietto per le allodole!!! dite la verità e basta riempire di bugie gli italiani!!! voi avete solo paura perchè sapete che il referendum di passigli se non ostacolato passerebbe come per l’ultimo su nucleare e acqua. il mattarellum non è tanto – porcata del porcellum, la legge elettorale va rifatta completamente da capo!!! e questo sarebbe d’obbligo grazie al referendum di Passigli
@ Ale Non risulta che il referendum promosso da Passigli sia ancora in campo non essendo iniziata nessuna raccolta delle firme. Il referendum che intende abrogare la vigente pessima legge elettorale sta, invece, procedendo attivamente alla raccolta delle firme che terminerà il 30 settembre. Non è affatto uno specchietto per le allodole. Si configura come il tentativo di resuscitare il Mattarellum, non il migliore dei sistemi elettorali, ma sicuramente di gran lunga preferibile all’attuale Porcellum. Se i parlamentari, per molte cattive ragioni, non riescono a riformare le leggi elettorali, è doveroso e giusto che si attivino i cittadini come noi e molti altri.